Tu sei qui:

FAQ

In questa sezione trovi le risposte alle domande più comuni su sicurezza nei cantieri, adempimenti normativi, linee vita anticaduta e servizi offerti da Ergamatia.

Un supporto rapido e pratico per chiarire dubbi e orientarti tra obblighi, procedure e soluzioni.

Licenziare un lavoratore a seguito di assenza al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro:

una recente sentenza di Cassazione “Ordinanza 07 gennaio 2019, n. 138” ne ha ribadito la possibilità per il datore di lavoro, andando quindi a ribadire quanto già affermato dalla Sentenza n. 3898 del 27 gennaio 2017.

In particolare, il dipendente in questione risultava assente ingiustificato ai corsi di formazione in oggetto anche in occasione di altri due episodi avvenuti nei due anni antecedenti, a seguito dei quali erano state previste due sospensioni dal lavoro;

per tale motivo la Corte ha ritenuto:

“la sussistenza di una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero le regole di correttezza e di buona fede come previsto agli artt. 1175 e 1375 cc tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata”.

Il comma 4 dell’articolo 29, indica che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – (art. 17, comma 1, lettera a) – e il Documento Unico di Valutazione
Rischi da Interferenze (DUVRI) – art. 26, comma 3 – devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Per unità produttiva lo stesso D.lgs. 81/08 e smi all’articolo 2 – Definizioni indica: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Nel caso prospettato, va individuata da parte della ditta quella condizione di luogo afferente al requisito di unità produttiva.

Nei luoghi di lavoro (compresi i cantieri) devono essere organizzati i presidi di primo soccorso e antincendio. Quindi in funzione degli esiti della valutazione dei rischi laddove i lavoratori operino all’esterno, anche con l’uso di mezzi d’opera, dovranno essere disponibili mezzi di estinzione e primo soccorso e addetti formati al loro uso.

Il datore di lavoro per definizione non è un lavoratore e quindi non può essere eletto come RLS.

In teoria, un professionista è coordinatore dal momento in cui è in possesso di tutti e tre i requisiti (titolo di studio, attestazione relativa all’esperienza professionale, corso di formazione).

L’obbligo di aggiornamento, tuttavia, si riferisce alla formazione del coordinatore, e pertanto riteniamo che i cinque anni vadano conteggiati dal momento in cui è completato il primo ciclo di formazione in misura di 120 ore (al riguardo, potrebbe fare fede la data di rilascio dell’attestato).

Si ritiene che il corso per ponteggisti non esoneri il datore di lavoro dall’obbligo di far fare addestramento sull’uso dei DPI anticaduta. I soggetti sono diversi, le procedure, le attrezzature e le circostanze possono essere diverse. Ciononostante il datore di lavoro potrà considerare il possesso del requisito formativo quale elemento di base per definire il programma dell’addestramento.

Fatta salva la regolarità del rapporto di lavoro per la quale si rimanda alla direzione provinciale del lavoro, i lavoratori in questione rientrano nella definizione di cui all’art. 2 del decreto 81/08, pertanto, nei confronti degli stessi devono essere assicurate dal datore di lavoro tutte le tutele previste, compresa una adeguata informazione, formazione e, quando previsto, addestramento in materia, nonché la sorveglianza sanitaria.
La verifica finale fa parte della corretta installazione e quindi è di competenza dell’installatore. Sulle verifiche successive occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dal costruttore nelle istruzioni d’uso.
Un installatore in possesso di idoneità tecnico professionale, secondo l’art. 90 comma 9 e allegato XVII del D.lgs. 81/08, che, per la parte di propria competenza (seguendo il progetto), ne risponde ai sensi dell’art. 24 del decreto stesso.

La progettazione della configurazione del sistema di ancoraggio e la verifica della idoneità strutturale alle forze di carico trasmesse da tale sistema alla struttura di supporto, compete ad un professionista abilitato.

Sì, il Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi (PIMUS) deve essere redatto in tutti i casi di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi metallici.

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è previsto dall’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08 e viene redatto dal datore di lavoro committente in relazione a lavori in appalto e subappalto.
Il piano operativo di sicurezza (POS), previsto dagli articoli 89 e 96 del D.lgs. 81/08, contiene la valutazione dei rischi del singolo cantiere edile e deve essere redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Per assicurare un efficace intervento in caso di emergenza nel cantiere deve essere presente personale adeguatamente formato al ruolo di addetto antincendio e pronto soccorso. Eventuali indicazioni potranno essere oggetto di PSC o ricomprese nell’attività di coordinamento svolta dal datore di lavoro dell’impresa affidataria.

Si, ogni corso ha la propria durata e vanno rinnovati prima della loro scadenza. Ad esempio, Corso di Primo Soccorso ogni 3 anni, Corso di Formazione Informazione ogni 5 anni, Corso RSPP ogni 5 anni, ecc…

Si a condizione che vi siano dei contratti d’opera che attribuiscano dei compiti specifici e diversi per ognuno dei soggetti chiamati ad operare in cantiere e che gli operatori stessi operino con propri mezzi e attrezzature senza alcun vincolo di subordinazione diretto.
No, se non ha dipendenti. Nel caso contrario, oltre alla redazione del POS, l’artigiano viene assimilato ad una impresa e pertanto soggetto al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. (Vigilanza sanitaria, corsi, Misurazioni fonometriche, Valutazioni Vibrometriche, ecc.)
La normativa vigente prevede che qualora vi sia la presenza di impianti tecnologici sulla copertura devono essere adottate delle misure fisse atte a garantire le future manutenzioni/pulizia in condizioni di sicurezza. Tali misure consistono nell’installazione di dispositivi anticaduta, quali linee vita, ancoraggi/ganci, parapetti, ecc..
La nomina del coordinatore  in fase di Progettazione ed Esecuzione, compresa la redazione del PSC, si rende necessaria solamente nel caso in cui vi sia la presenza di più imprese anche non contemporanee. ATTENZIONE, per non contemporanee si intendono anche quelle imprese che intervengono in tempi diversi ad operare nel cantiere.