Il comma 4 dell’articolo 29, indica che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – (art. 17, comma 1, lettera a) – e il Documento Unico di Valutazione
Rischi da Interferenze (DUVRI) – art. 26, comma 3 – devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Per
unità produttiva lo stesso D.lgs. 81/08 e smi all’articolo 2 – Definizioni indica: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di
servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Nel caso prospettato, va individuata da parte della ditta quella condizione di luogo afferente al requisito di unità produttiva.