Incarico di Responsabile dei lavori per conto di committenti privati (Amministratori condominiali e persone fisiche).
Il Responsabile dei Lavori è una figura tecnica che secondo il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. può essere incaricato ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.
Responsabile dei Lavori
soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nelle opere pubbliche il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento RUP.
In caso di mancata nomina del responsabile dei lavori, lo stesso coincide con il committente.
Quando nominare il responsabile dei lavori
È buona regola nominare il responsabile dei lavori nei seguenti casi:
• il committente non ha le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa;
• l’opera è commissionata da più committenti (esempio un condominio, o un immobile che abbia più comproprietari).
Nel primo caso la figura del responsabile dei lavori si rende necessaria per sopperire alle nozioni in materia di sicurezza del committente, mentre nel secondo è utile, oltre che sotto l’aspetto puramente tecnico, anche sotto l’aspetto pratico; in caso di sanzione infatti, in assenza di nomina del responsabile dei lavori, la stessa viene ripetuta per ogni committente.
Obblighi e responsabilità del responsabile dei lavori
Dal momento in cui viene affidato l’incarico di responsabile dei lavori, allo stesso spettano tutti gli obblighi in capo al committente (art. 90), così come stabilito dall’art. 93, comma 1:
“il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
Numero e tipologia delle responsabilità del responsabile dei lavori pertanto dipendono dai contenuti della nomina che allo stesso viene conferita dal committente.
Nomina del responsabile dei lavori
La nomina al responsabile dei lavori deve essere eseguita in forma scritta, sottoscritta dalle parti interessate e deve essere possibile attestarne la data.
È fondamentale che l’incarico dato al responsabile dei lavori venga redatto sotto forma di vera e propria delega, altrimenti il committente continuerebbe ad essere investito delle proprie responsabilità, nonostante la nomina.
Vale lo stesso principio, sia che si tratti di ente pubblico o privato. L’unica differenza tra i due soggetti sta nella scelta del soggetto.
Se il privato può scegliere chi vuole per rappresentarlo nei lavori (ovviamente la scelta del soggetto rimane una responsabilità a cui risponde il committente), purché consono ai requisiti della normativa (adeguate capacità), l’ente pubblico può nominare solo ed esclusivamente il Responsabile del Procedimento (art. 89, comma 1, lett. c)
“… nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
È quindi auspicabile nominare un professionista al quale saranno delegati i compiti del committente, qualora questo non sia in grado di gestire il cantiere, o comunque preferisca farlo seguire a un soggetto propriamente qualificato.
Pur trattandosi di una figura alternativa, la nomina del responsabile dei lavori non esonera completamente il committente dalle proprie responsabilità; quest’ultimo dovrà comunque rispondere per culpa in eligendo (scelta appropriata del professionista) e della culpa in vigilando (verifica del’operato del responsabile dei lavori).
Da parte del professionista incaricato pertanto è auspicabile una seria presa di coscienza dell’incarico e delle responsabilità che ne derivano, oltre che delle sanzioni alle quali potrebbe andare incontro.
Scarica la Guida del committente: Opuscolo_Committente (CLICCA PER SCARICARE)
Scarica la Brochure del servizio Responsabile dei Lavori per amministratore condominiale: Brochure RL_AMM. COND. (CLICCA PER SCARICARE)
Scarica la Brochure del servizio Responsabile dei Lavori per committente: Brochure RL COMMITTENTE (CLICCA PER SCARICARE)
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